Leasing

Posted by admin on maggio 16 2009 Add Comments

Il leasing è un’operazione di locazione finanziaria, con la quale una società di leasing acquista, per conto di un soggetto, definito utilizzatore, un bene e dà a tale soggetto il diritto di utilizzazione del bene oggetto del leasing, dietro versamento di un canone periodico.

Il contratto di leasing è un contratto atipico, dato che non viene disciplinato direttamente dal codice civile, bensì rientra negli schemi del contratto di vendita con patto di riservato dominio e del contratto di locazione.

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Principali regole del contratto di leasing

Dopo aver sottoscritto il contratto di leasing, il primo canone che l’utilizzatore deve versare è solitamente di importo più elevato, tanto che viene chiamato maxicanone. Lo scopo di questo canone maggiorato è quello di tutelare il più possibile la società di leasing in caso di insolvenza dell’utilizzatore. Se, infatti, questi smette di pagare le rate del contratto di leasing, la società finanziaria può riavere indietro il bene, il cui valore di mercato, sommato al maxicanone iniziale e ai canoni che sono stati già versati dovrebbe coprire da perdite la società di leasing.

Nel momento in cui termina il contratto di locazione, l’utilizzatore può decidere se riscattare il bene dietro il versamento di un prezzo di riscatto, che solitamente è di importo molto basso rispetto al comune prezzo di mercato per quel dato oggetto. E’ possibile vedere tre diversi contratti di leasing: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.

Altre forme di leasing

Il leasing finanziario è la forma di leasing più frequente. In questo contratto ci sono tre parti: la società di leasing, l’utilizzatore e il fornitore del bene. Il bene oggetto del leasing viene dato, all’utilizzatore, direttamente dalla società di leasing. La responsabilità sull’uso del bene sono a carico dell’utilizzatore dello stesso. La durata minima del contratto di leasing dipende dal bene oggetto dello stesso. Ad esempio, in caso di beni mobili la durata minima deve essere pari almeno al 50% della durata dell’ammortamento del bene stesso, mentre in caso di immobile va da un minimo di 8 anni fino ad un massimo di 15 anni.

Il leasing operativo, invece, prevede un rapporto bilaterale, tra l’utilizzatore e il produttore del bene, che lo concede direttamente il leasing oppure anche trilaterale. In questo caso il fornitore del bene si impegna a riacquistarlo tramite un patto di riacquisto.

Il lease-back, invece, può riguarda sia beni materiali che beni immateriali. Relativamente a quest’ultima tipologia di beni, ci sono dei vincoli che ne limitano la durata minima. Esempi tipici di lease back possono essere la cessione di impianti produttivi oppure la cessione della proprietà di un marchio, pur mantenendone i diritti di uso.

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